AGRIGENTO - LEGITTIMO E NON ANTISINDACALE IL COMPORTAMENTO DEL DOTT. FICARRA, OGGI MANAGER DELL´ASP DI RAGUSA.
NON C´E´ STATO COMPORTAMENTO ANTISINDACALE
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO SEZIONE GIUDICE DEL LAVORO RIGETTA IL RICORSO DEL SINDACATO CIMO DI AGRIGENTO
Ragusa, 9 novembre 2017 - Con provvedimento n. 16286/2017 del 6 novembre 2017 il Giudice del lavoro –Tribunale di Agrigento – ha rigettato il ricorso avanzato dal sindacato CIMO - Coordinamento Italiano Medici Ospedalieri – di Agrigento con il quale si chiedeva di condannare per comportamento antisindacale, ex art. 28 Legge n. 300/1970 –Statuto dei Lavoratori -, l´Azienda Sanitaria di Agrigento, all´epoca diretta dal dr. Salvatore Lucio Ficarra. In particolare la parte ricorrente eccepiva la violazione dell´art. 22 dello Statuto dei Lavoratori il quale prescrive che, in caso di trasferimento dalla sede di lavoro, è necessario il preventivo nulla osta dell´organizzazione sindacale nei confronti di un dirigente della stessa. Il Giudice ha, invece, ritenuto, nel caso specifico, che non è applicabile la norma citata dando ragione all´Azienda e condannando la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell´Asp di Agrigento.
Si chiude una vicenda nata a seguito della decisione assunta dalla Direzione che contestava, tra l´altro, alla dr.ssa R.V. che l´autoproclamarsi e firmarsi indebitamente RLS AZIENDALE, ossia Responsabile Sicurezza dei Lavoratori, forse nell´intento di ottenere ingiustificati vantaggi, costituisca elemento di probabile rilevanza penale.
La sentenza, quindi, fa chiarezza sul fatto che il comportamento del dr. Ficarra è stato legittimo.
Dott.ssa Gianna Miceli
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO SEZIONE GIUDICE DEL LAVORO RIGETTA IL RICORSO DEL SINDACATO CIMO DI AGRIGENTO
Ragusa, 9 novembre 2017 - Con provvedimento n. 16286/2017 del 6 novembre 2017 il Giudice del lavoro –Tribunale di Agrigento – ha rigettato il ricorso avanzato dal sindacato CIMO - Coordinamento Italiano Medici Ospedalieri – di Agrigento con il quale si chiedeva di condannare per comportamento antisindacale, ex art. 28 Legge n. 300/1970 –Statuto dei Lavoratori -, l´Azienda Sanitaria di Agrigento, all´epoca diretta dal dr. Salvatore Lucio Ficarra. In particolare la parte ricorrente eccepiva la violazione dell´art. 22 dello Statuto dei Lavoratori il quale prescrive che, in caso di trasferimento dalla sede di lavoro, è necessario il preventivo nulla osta dell´organizzazione sindacale nei confronti di un dirigente della stessa. Il Giudice ha, invece, ritenuto, nel caso specifico, che non è applicabile la norma citata dando ragione all´Azienda e condannando la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell´Asp di Agrigento.
Si chiude una vicenda nata a seguito della decisione assunta dalla Direzione che contestava, tra l´altro, alla dr.ssa R.V. che l´autoproclamarsi e firmarsi indebitamente RLS AZIENDALE, ossia Responsabile Sicurezza dei Lavoratori, forse nell´intento di ottenere ingiustificati vantaggi, costituisca elemento di probabile rilevanza penale.
La sentenza, quindi, fa chiarezza sul fatto che il comportamento del dr. Ficarra è stato legittimo.
Dott.ssa Gianna Miceli