BRUXELLES - PER IL VICEPRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA, DOMBROVSKIS, LA BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA PUO' RIACQUISTARE LE AZIONI DEI RISPARMIATORI: IL 12 GENNAIO QUESTI INCONTRANO A ISPICA L'ON. INNOCENZO LEONTINI.
Bruxelles, Dombrovskis risponde a Leontini (PPE) su Banca Agricola Popolare di Ragusa. L’europarlamentare: “Istituto chiarisca rapporto coi risparmiatori”
Il vicepresidente della Commissione Europea, Vladis Dombrovskis, ha risposto in forma scritta, nei giorni scorsi, all’interrogazione dell’onorevole Innocenzo Leontini, europarlamentare del PPE. Leontini, spinto dalle proteste di numerosi risparmiatori della Banca Agricola Popolare di Ragusa, che per effetto della normativa prudenziale contenuta in un paio di regolamenti europei, non avrebbero potuto rivendere le proprie azioni all’istituto che le aveva emesse, aveva chiesto alla Commissione se avesse intenzione di “proporre la modifica dell’attuale quadro normativo prudenziale al fine di consentire ai soggetti vigilati di riacquistare le azioni di propria emissione ai propri soci-clienti”. E, in secondo luogo, di conoscere le misure che “possono essere attivate a livello di UE al fine di sostenere questi risparmiatori e consentire loro un recupero delle forme perduto”. “Tale restrizione – aveva spiegato Leontini nell’interrogazione dell’8 novembre - si è rivelata fortemente penalizzante per i clienti-soci di quelle banche. In alcuni casi, come quello che ha interessato la Banca Agricola Popolare di Ragusa, la normativa citata, invece di tutelare l’economia reale, ha causato ingenti danni a tanti piccoli risparmiatori che hanno visto svanire le economie di una vita e il frutto del loro lavoro”.
Quello che sembrava un problema di tipo regolamentare, secondo Dombrovskis, non lo è. Anzi la questione è legata più strettamente agli istituti bancari: “Il regolamento sui requisiti patrimoniali (n. 575/2013) non vieta agli enti di riacquistare il loro capitale regolamentare (“fondi propri”), ad esempio le azioni cooperative. Esso – ha spiegato il vice presidente della Commissione - impone semplicemente agli enti di chiedere la preventiva autorizzazione all’autorità competente per riacquistare tali strumenti. Si tratta di una misura volta a garantire che gli enti non riducano i loro fondi propri in un modo non sostenibile, a danno dei loro creditori e potenzialmente a danno anche della stabilità finanziaria”. Dombrovskis, ha tuttavia, aggiunto che “in caso di frodi, vendite improprie o altre pratiche scorrette, spetta all’autorità nazionale competente verificare se sono state violate le pertinenti disposizioni riguardanti gli obblighi degli intermediari finanziari nei confronti degli investitori al dettaglio”.
“Ringrazio il vice-presidente Dombrovkis aver fatto luce sulla questione – è il commento a caldo di Leontini –. Oggi apprendiamo che non c’è alcun obbligo normativo che impone a Bapr di modificare la filosofia originaria, che aveva convinto i suoi clienti-soci ad acquistare titoli e azioni. Auspico che l’istituto torni sui suoi passi e possa negoziare con i risparmiatori un rientro a pieno titolo alle condizioni precedenti. Altrimenti chiarisca le motivazioni che hanno portato a questo repentino cambio di rotta, che rischia di far venir meno un rapporto fiduciario consolidato nel tempo”. Per illustrare la normativa europea e la risposta della Commissione, l’onorevole Leontini ha fissato per sabato 12 gennaio un incontro a Ispica con una delegazione di risparmiatori.
Di seguito pubblichiamo l'interrogazione dell'on. Leontini e la rispodsta del vicepresidente della Commissione Europea.
Interrogazione con richiesta di risposta scritta P-005674/2018
alla Commissione
Articolo 130 del regolamento
Innocenzo Leontini (PPE)
Oggetto: Vittime italiane del sistema bancario
Per effetto della normativa prudenziale contenuta nel regolamento (UE) n. 575/2013 e nel regolamento delegato (UE) n. 241/2014 è stata limitata la possibilità per le banche popolari di riacquistare le azioni di propria emissione. Tale restrizione si è rivelata fortemente penalizzante per i clienti-soci di quelle banche che sono dotate di una patrimonializzazione ben più elevata rispetto alle soglie minime fissate dalle autorità di vigilanza. In alcuni casi, come quello che ha interessato la Banca agricola popolare di Ragusa, la normativa citata, invece di tutelare l'economia reale, ha causato ingenti danni a tanti piccoli risparmiatori che hanno visto svanire le economie di una vita e il frutto del loro lavoro. Si tratta di cittadini che di certo non possono essere considerati degli speculatori ma che, al contrario, sono diventati le vittime inconsapevoli di un sistema bancario fuori controllo e poco trasparente.
Alla luce di quanto precede, può la Commissione far sapere:
1) se ha intenzione di proporre la modifica dell'attuale quadro normativo prudenziale al fine di consentire ai soggetti vigilati di riacquistare le azioni di propria emissione dai soci-clienti;
2) quali misure possono essere attivate a livello di UE al fine di sostenere questi risparmiatori e consentire loro un recupero delle somme perdute?
alla Commissione
Articolo 130 del regolamento
Innocenzo Leontini (PPE)
Oggetto: Vittime italiane del sistema bancario
Per effetto della normativa prudenziale contenuta nel regolamento (UE) n. 575/2013 e nel regolamento delegato (UE) n. 241/2014 è stata limitata la possibilità per le banche popolari di riacquistare le azioni di propria emissione. Tale restrizione si è rivelata fortemente penalizzante per i clienti-soci di quelle banche che sono dotate di una patrimonializzazione ben più elevata rispetto alle soglie minime fissate dalle autorità di vigilanza. In alcuni casi, come quello che ha interessato la Banca agricola popolare di Ragusa, la normativa citata, invece di tutelare l'economia reale, ha causato ingenti danni a tanti piccoli risparmiatori che hanno visto svanire le economie di una vita e il frutto del loro lavoro. Si tratta di cittadini che di certo non possono essere considerati degli speculatori ma che, al contrario, sono diventati le vittime inconsapevoli di un sistema bancario fuori controllo e poco trasparente.
Alla luce di quanto precede, può la Commissione far sapere:
1) se ha intenzione di proporre la modifica dell'attuale quadro normativo prudenziale al fine di consentire ai soggetti vigilati di riacquistare le azioni di propria emissione dai soci-clienti;
2) quali misure possono essere attivate a livello di UE al fine di sostenere questi risparmiatori e consentire loro un recupero delle somme perdute?
IT
P-005674/2018
Risposta del Vicepresidente Vladis Dombrovskis
a nome della Commissione europea
(22.12.2018)
Il regolamento sui requisiti patrimoniali1 non vieta agli enti di riacquistare il loro capitale regolamentare ("fondi propri"), ad esempio le azioni cooperative. Esso impone semplicemente agli enti di chiedere la preventiva autorizzazione all'autorità competente per riacquistare tali strumenti. Si tratta di una misura volta a garantire che gli enti non riducano i loro fondi propri in un modo non sostenibile, a danno dei loro creditori e potenzialmente a danno anche della stabilità finanziaria.
Tuttavia, in caso di frodi, vendite improprie o altre pratiche scorrette, spetta all'autorità nazionale competente verificare se sono state violate le pertinenti disposizioni di cui alla direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID II)2 riguardanti gli obblighi degli intermediari finanziari nei confronti degli investitori al dettaglio. Gli investitori possono inoltre rivolgersi agli organi giurisdizionali nazionali. La direttiva MiFID II rientra nell'ambito di applicazione della proposta della Commissione per una direttiva sulle azioni rappresentative per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori3, che prevede che i consumatori danneggiati da una violazione della direttiva MiFID II abbiano accesso ad un ricorso collettivo, a condizione che la proposta di direttiva della Commissione venga adottata.
P-005674/2018
Risposta del Vicepresidente Vladis Dombrovskis
a nome della Commissione europea
(22.12.2018)
Il regolamento sui requisiti patrimoniali1 non vieta agli enti di riacquistare il loro capitale regolamentare ("fondi propri"), ad esempio le azioni cooperative. Esso impone semplicemente agli enti di chiedere la preventiva autorizzazione all'autorità competente per riacquistare tali strumenti. Si tratta di una misura volta a garantire che gli enti non riducano i loro fondi propri in un modo non sostenibile, a danno dei loro creditori e potenzialmente a danno anche della stabilità finanziaria.
Tuttavia, in caso di frodi, vendite improprie o altre pratiche scorrette, spetta all'autorità nazionale competente verificare se sono state violate le pertinenti disposizioni di cui alla direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID II)2 riguardanti gli obblighi degli intermediari finanziari nei confronti degli investitori al dettaglio. Gli investitori possono inoltre rivolgersi agli organi giurisdizionali nazionali. La direttiva MiFID II rientra nell'ambito di applicazione della proposta della Commissione per una direttiva sulle azioni rappresentative per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori3, che prevede che i consumatori danneggiati da una violazione della direttiva MiFID II abbiano accesso ad un ricorso collettivo, a condizione che la proposta di direttiva della Commissione venga adottata.