MODICA - DIVIETO ASSOLUTO DI VOLANTINAGGIO NEL CENTRO STORICO
DIVIETO DI VOLANTINAGGIO
Il Responsabile P.O. VIII Settore
Premesso che in data 10/10/2003 con propria ordinanza n. 1036 si è fatto divieto assoluto di effettuare pubblicità attraverso qualsiasi forma di volantinaggio.
Considerato che alcune imprese commerciali o associazioni di categoria o altri soggetti utilizzano come forma pubblicitaria la distribuzione di volantini;
Ritenuto opportuno, in una politica di difesa e salvaguardia dell´ambiente, tutelare il decoro e la pulizia del territorio, ed in particolare del storico della Città, presupposto fondamentale per dare continuità ed efficacia al progetto di sviluppo integrato ed avviato dal riconoscimento Unesco;
Ritenuto, comunque dover disciplinare meglio i luoghi, i modi e le forme dove tale tipo di pubblicità e vietata;
Visto, l´art. 24 del D.lgs 13.11.1993 n. 507, così come modificato dalla legge n. 388 del 23/12/2000 che disciplina le sanzioni amministrative applicabili nei casi di violazione delle disposizioni regolamentari riguardanti l´effettuazione della pubblicità;
Vista, infine la legge 24 legge 24 dicembre 1981 n. 689 e ss.mm.ii., con cui sono disciplinati i principi generali in materia di sanzioni amministrative nonchè le modalità di applicazione delle medesime
ORDINA
1) Il divieto assoluto di effettuare pubblicità attraverso qualsiasi forma di volantinaggio nel centro storico.
2) Nelle altre aree il volantinaggio è consentito solo con distribuzione diretta all´utente o nelle buche postali.
AVVERTE
Che in caso di inosservanza della presente ordinanza, sarà applicata una sanzione pari ad € 413,14 (doppio del minimo da € 206,57 a € 1549,37) + Euro ................. per spese postali) oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi.
Per i trasgressori dei suddetti obblighi è ammesso il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/81, da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della stessa presso l´ufficio contravvenzioni del comando di P.M. di Modica, in contanti o a mezzo c/c postale n. 10706976 intestato all´ufficio.
DISPONE
Che la presente ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all´Albo pretorio e pubblicazione sul sito internet dell´Ente;
I servizi comunali di Polizia Municipale, Ambiente e Tributi sono incaricati di far osservare la presente ordinanza;
Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso innanzi al T.A.R. Sicilia entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data dell´affissione all´Albo Pretorio Comunale, oppure in alternativa al Capo dello Stato nelle forme di legge.
La presente ordinanza revoca ogni altro precedente atto.
Dalla residenza municipale
Il Responsabile P.O. VIII Settore
Dott. Giuseppe Pediglieri
Il Responsabile P.O. VIII Settore
Premesso che in data 10/10/2003 con propria ordinanza n. 1036 si è fatto divieto assoluto di effettuare pubblicità attraverso qualsiasi forma di volantinaggio.
Considerato che alcune imprese commerciali o associazioni di categoria o altri soggetti utilizzano come forma pubblicitaria la distribuzione di volantini;
Ritenuto opportuno, in una politica di difesa e salvaguardia dell´ambiente, tutelare il decoro e la pulizia del territorio, ed in particolare del storico della Città, presupposto fondamentale per dare continuità ed efficacia al progetto di sviluppo integrato ed avviato dal riconoscimento Unesco;
Ritenuto, comunque dover disciplinare meglio i luoghi, i modi e le forme dove tale tipo di pubblicità e vietata;
Visto, l´art. 24 del D.lgs 13.11.1993 n. 507, così come modificato dalla legge n. 388 del 23/12/2000 che disciplina le sanzioni amministrative applicabili nei casi di violazione delle disposizioni regolamentari riguardanti l´effettuazione della pubblicità;
Vista, infine la legge 24 legge 24 dicembre 1981 n. 689 e ss.mm.ii., con cui sono disciplinati i principi generali in materia di sanzioni amministrative nonchè le modalità di applicazione delle medesime
ORDINA
1) Il divieto assoluto di effettuare pubblicità attraverso qualsiasi forma di volantinaggio nel centro storico.
2) Nelle altre aree il volantinaggio è consentito solo con distribuzione diretta all´utente o nelle buche postali.
AVVERTE
Che in caso di inosservanza della presente ordinanza, sarà applicata una sanzione pari ad € 413,14 (doppio del minimo da € 206,57 a € 1549,37) + Euro ................. per spese postali) oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi.
Per i trasgressori dei suddetti obblighi è ammesso il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/81, da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della stessa presso l´ufficio contravvenzioni del comando di P.M. di Modica, in contanti o a mezzo c/c postale n. 10706976 intestato all´ufficio.
DISPONE
Che la presente ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all´Albo pretorio e pubblicazione sul sito internet dell´Ente;
I servizi comunali di Polizia Municipale, Ambiente e Tributi sono incaricati di far osservare la presente ordinanza;
Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso innanzi al T.A.R. Sicilia entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data dell´affissione all´Albo Pretorio Comunale, oppure in alternativa al Capo dello Stato nelle forme di legge.
La presente ordinanza revoca ogni altro precedente atto.
Dalla residenza municipale
Il Responsabile P.O. VIII Settore
Dott. Giuseppe Pediglieri