MODICA - INTERROGAZIONE DI IVANA CASTELLO SULL'ACCESSO AGLI ATTI DEL CONSIGLIERE COMUNALE.
Al sindaco Ignazio Abbate
Sua sede
P.c. Al Presidente del Consiglio
Sua sede
Oggetto: Diritto di accesso agli atti del consigliere comunale. Interrogazione.
Gentile sindaco,
è un rapporto bislacco quello che normalmente sussiste tra il sindaco e il segretario comunale. Non mi riferisco al rapporto che idealmente dovrebbe instaurarsi, in cui il segretario certifica la corretta interpretazione della legge e il sindaco, esemplare per legalità, la applica e vigila affinché sia rispettata negli atti di governo; mi riferisco, piuttosto, a ciò che concretamente avviene: col sindaco che comanda e il segretario che obbedisce; il sindaco che, sentita un'interpretazione, ne propone un'altra più comoda e il segretario che s'arrabbatta per accontentarlo. E più quest'ultimo è veloce, più il suo comportamento somiglia a quello di un cane da tartufo. Qui il tartufo, detto alla francese, è l'escamotage. Escamotaggio si diceva nei primi del novecento in Italia; oggi più «finemente» si parla di espediente con cui si elude una difficoltà o si risolve una situazione problematica. Si dice anche scappatoia... e sotterfugio.
Per un aspetto che attiene alla responsabilità personale, per di più, la norma dispone che il sindaco sia chiamato in giudizio, in quanto responsabile del Comune che legalmente rappresenta, e il segretario, che gli ha suggerito i comportamenti, ne resti fuori. Salvo, ovviamente, susseguenti azioni legali. Parlo in generale, sia ben chiaro; ma parlo anche perché mi è accaduto un fatto che, per un momento, mi ha lasciato perplessa. Le spiego di che si tratta e mi dirà se condivide le mie perplessità.
Mesi or sono ho ricevuto la convocazione per il Consiglio comunale del 29 novembre 2018. All'ordine del giorno era l'approvazione del rendiconto 2017. Con senso di responsabilità, che immagino lei condivida, mi sono precipitata al protocollo dell’ufficio di presidenza per chiedere copia del rendiconto e, dopo averlo sommariamente esaminato, ho ritenuto opportuno acquisire copia di ulteriori documenti utili a dissolvere dubbi che la lettura mi aveva indotto. Nel parere dei revisori dei conti si affermava che durante il 2017 non era stato costituito alcun debito fuori bilancio. Richiamo a caso questo fatto poiché i quesiti insorti sono stati molteplici e tutti con strutture e cause differenti. Le ricordo che i debiti fuori bilancio sono il mio cavallo di battaglia. Mi è venuto in mente, dunque, di aver letto da qualche parte che qualcuno le ricordava di coprire 83.800 euro spesi in mancanza del preliminare provvedimento d'impegno. Il debito fuori bilancio, dunque, sussisteva ed era bugiardo o bugiarda chi ne affermava l'inesistenza. Ho pensato pure che avevo più volte denunciato la sua abitudine di ricevere le fatture enel e telefoniche e di registrarle con importi a forfait. E’ accaduto spesso nei precedenti esercizi, nel 2013 e nel 2014 per esempio ha registrato, in bilancio, solo una parte, talora insignificante, di talune somme fatturate. Se l'ha fatto in passato, mi sono detta, perché non potrebbe averlo fatto anche nella compilazione del rendiconto 2017? L'altra ragione è il semplice dovere giuridico del consigliere comunale, non solo di opposizione ma anche di maggioranza, di controllare la correttezza delle registrazioni contabili. A questo punto ho presentato istanza di accesso alle fatture relative ai consumi energetici e di telefonia, con condivisione dei consiglieri Spadaro, Poidomani e Agosta. L'istanza è stata registrata in protocollo al n. 53791 del 2 ottobre 2018. Il segretario generale ha risposto facendomi pervenire alcune previsioni di spesa che nulla avevano da spartire con i consumi energetici effettivi del 2017 e del 2018. L'istanza è stata reiterata, verbalmente, altre sei volte, ma l'unico risultato è stato lo scorrere infruttuoso del tempo. Una settima volta è stata presentata il 27 novembre, a seguito della quale, certamente scoprendosi un po', il segretario ha risposto con una disposizione apposta in calce all'istanza medesima:
«Si invita a provvedere in merito compatibilmente alle urgenze di fine anno e comunque nei termini di 30 giorni dalla presente. Modica 28 novembre 2018.»
E' inutile farle osservare che il Consiglio comunale era fissato per il giorno dopo (il 29 novembre), com'è inutile riferire che ancora oggi quei documenti (le copie di essi) non mi sono stati consegnati.
A questo punto, me ne scuso, debbo ricordarle un fatto incresciosetto utile ad avviare le conclusioni.
Il comune di Modica ha un precedente giudiziario con la sottoscritta e per una ragione esattamente uguale a quella in discussione. Era il secondo bimestre del 2015. Lei avviò un plateale tentativo di impedirmi l'accesso ai documenti comunali. Colgo l'occasione per evidenziare che la forza, la vera forza dei sindaci, è costituita da tre capisaldi: l'inerzia dei consiglieri, i quali di consueto s'impegnano poco nell'esame delle scelte e degli atti comunali; il ruffianesimo quasi integrale degli impiegati, i quali (non tutti per fortuna) aspirano ai favori di qualunque sindaco; le leggi e la giurisprudenza, spesso incerte per ragioni che sarebbe lungo esaminare in questa sede.
Ciò determina, sopratutto per l'inerzia che spesso ci caratterizza, il convincimento che il sindaco sia il padrone che può risolvere i nostri familiari problemi e che i consiglieri siano (o sono) delle figure oziosamente riempitive e di inapprezzabile valore. Sbagliano, ovviamente, poiché l'opposizione dovrebbe, direi obbligatoriamente, controllare gli atti di governo, senza alcuna esclusione. Idealmente, ma non solo idealmente, questo compito dovrebbero svolgerlo anche i consiglieri di maggioranza che sono, a tutti gli effetti, e non solo politicamente, responsabili per le violazioni che, col loro voto, interpretano e permettono di compiere ai vertici dell'ente comunale. Qui mi fermo e torno alla Sentenza che il Tar di Catania, adito dalla sottoscritta, emise condannando il comune di Modica.
L'illustre Magistrato è stato chiarissimo in molti passaggi e, tra questi, quando ha motivato le finalità e i limiti, non solo temporali, dell'accesso:
«Il diritto di accesso di cui il consigliere comunale (...) è titolare ex art. 43 c. 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - che prevede il diritto dei consiglieri comunali di ottenere dagli uffici tutte le notizie e informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato - è un istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato (...) verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune (la sottolineatura è della sottoscritta)» (Sent. n. 1654/15, pag. 4, primo cpv.).
Il consigliere ha dunque diritto di accedere agli atti del Comune per verificare e controllare l'operato di chi governa. Può di conseguenza chiedere tutti i documenti emessi o che, pur non emessi dal Comune, interessano l'attività di governo. Nel caso in esame sono stati chiesti documenti (le fatture) emessi da Enel e dalle società telefoniche. Considerato, infine, che non esistono, per definizione, altri atti e documenti, il consigliere ha diritto di accedere a tutto. Torna poi a precisare che il diritto all'accesso «è (...) funzionale (...) alla cura dell'interesse pubblico connesso al mandato», che è quello di controllare il comportamento degli organi decisionali del Comune (Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 febbraio 2013, n. 846) (Sent. n. 1654/15, pag. 4, primo cpv.).
Aggiunge, carico su carico, che:
« (...) i consiglieri comunali hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti (la sottolineatura è mia) che possano essere di utilità all'espletamento delle loro funzioni, ciò anche al fine di permettere di valutare -con piena cognizione- la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio (la sottolineatura è mia), e per promuovere, anche nell'àmbito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale (così, Tar Sicilia - Palermo, Sez. I, sentenza n. 77/2015; nello stesso senso, Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 4525/2014 e numerose altre).»
«Pertanto, tale tipologia di accesso (...) è disancorata dalla sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, a differenza dell'accesso ex L. 241/1990, poiché finalizzato alla funzione pubblica, di talché "sul consigliere comunale non può gravare alcun particolare onere di motivare le proprie richieste di accesso, atteso che, diversamente opinando, sarebbe introdotta una sorta di controllo dell'ente, attraverso i propri uffici, sull'esercizio delle funzioni del consigliere comunale e, da parte sua, l'amministrazione non può sottoporre ad alcuno scrutinio il collegamento tra la predetta motivazione e la documentazione richiestale" (la sottolineatura è della sottoscritta) (Giur. cit.)»
«Come chiaramente rappresentato nel ricorso introduttivo del presente giudizio, la ricorrente agisce a tutela del proprio interesse ad esercitare l'accesso ai documenti in tempi compatibili con l'espletamento del proprio mandato» (la sottolineatura è sempre mia). (Sent. n. 1654/2015, pagg. 4 e 5).
Conclude con un ulteriore chiarimento:
« (...) deve ritenersi che, in connessione con la finalità di tale diritto all'esercizio del mandato politico, l'accesso ai documenti debba essere consentito entro tempi celeri, compatibili col concreto espletamento del mandato, o comunque tali da non ostacolare lo stesso, come avverrebbe, ad esempio, rinviando l'accesso al termine ultimo ex L. 241/90» (Sent. cit., pag. 6, primo cpv.).
Cosa, quest'ultima, che ha fatto il segretario, quando ha disposto che si procedesse all'accesso «compatibilmente alle urgenze di fine anno e comunque nei termini di 30 gg. dalla presente».
Per quanto attiene alla compatibilità dell'accesso con le esigenze di servizio, infine, dev'essere adeguatamente capito l'articolo 29, comma 2 quater della legge 241/1990, che dispone:
«Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.»
Ciò significa che l'accesso del consigliere comunale non può essere subordinato ad altra esigenza. In ogni caso il segretario ha dimenticato che esiste l'articolo 50 del Regolamento comunale sull'accesso ai documenti amministrativi, che prevede un tempo di accesso pari o inferiore a tre giorni dalla istanza o disposizione, ché di disposizione sostanzialmente si tratta, del consigliere.
Concludo, dunque, con l'immancabile interrogazione:
-riconosce, lei Signor Sindaco, il diritto del consigliere comunale di accedere a tutti gli atti del Comune senza il preventivo controllo di alcuno? O in tema di controlli dissente dal Giudice?
- ritiene che io debba giustificare a qualcuno, il segretario nella fattispecie, le ragioni delle mie richieste di accesso?
- ritiene che il segretario comunale si sia comportato correttamente quando mi ha costretta ad aspettare formalmente trenta giorni ma, praticamente, tre mesi per l'accesso richiesto, ignorando che l'articolo 50 del Regolamento comunale dispone che l'accesso dei consiglieri deve avvenire entro 3 giorni dall'istanza? E' in condizione, se il segretario ha sbagliato, di assumere adeguati provvedimenti sanzionatori?
- ritiene che possa, lei personalmente, intervenire per disciplinare tale situazione, o debbo scomodare, come per il passato, il Magistrato amministrativo?
Un'ultima nota. Mentre sto terminando di scrivere l'interrogazione mi giungono parte dei documenti richiesti. Dopo mesi di attesa e dopo che il Consiglio per cui li hi chiesto è stato compiuto e chiuso. Mi giungono incompleti, poiché si fa riferimento ai soli consumi energetici di Hera Comm e si tacciono quelli di altri fornitori. In atto quelli mancanti costituiscono debiti fuori bilancio. Conto di analizzare la situazione e di riferire al Consiglio e alla città alla prossima puntata. Ché questa storia si va dipanando come un romanzo che si pubblica a puntate.
Ivana Castello
Consigliere comunale del PD
Modica, 18 gennaio 2019
Sua sede
P.c. Al Presidente del Consiglio
Sua sede
Oggetto: Diritto di accesso agli atti del consigliere comunale. Interrogazione.
Gentile sindaco,
è un rapporto bislacco quello che normalmente sussiste tra il sindaco e il segretario comunale. Non mi riferisco al rapporto che idealmente dovrebbe instaurarsi, in cui il segretario certifica la corretta interpretazione della legge e il sindaco, esemplare per legalità, la applica e vigila affinché sia rispettata negli atti di governo; mi riferisco, piuttosto, a ciò che concretamente avviene: col sindaco che comanda e il segretario che obbedisce; il sindaco che, sentita un'interpretazione, ne propone un'altra più comoda e il segretario che s'arrabbatta per accontentarlo. E più quest'ultimo è veloce, più il suo comportamento somiglia a quello di un cane da tartufo. Qui il tartufo, detto alla francese, è l'escamotage. Escamotaggio si diceva nei primi del novecento in Italia; oggi più «finemente» si parla di espediente con cui si elude una difficoltà o si risolve una situazione problematica. Si dice anche scappatoia... e sotterfugio.
Per un aspetto che attiene alla responsabilità personale, per di più, la norma dispone che il sindaco sia chiamato in giudizio, in quanto responsabile del Comune che legalmente rappresenta, e il segretario, che gli ha suggerito i comportamenti, ne resti fuori. Salvo, ovviamente, susseguenti azioni legali. Parlo in generale, sia ben chiaro; ma parlo anche perché mi è accaduto un fatto che, per un momento, mi ha lasciato perplessa. Le spiego di che si tratta e mi dirà se condivide le mie perplessità.
Mesi or sono ho ricevuto la convocazione per il Consiglio comunale del 29 novembre 2018. All'ordine del giorno era l'approvazione del rendiconto 2017. Con senso di responsabilità, che immagino lei condivida, mi sono precipitata al protocollo dell’ufficio di presidenza per chiedere copia del rendiconto e, dopo averlo sommariamente esaminato, ho ritenuto opportuno acquisire copia di ulteriori documenti utili a dissolvere dubbi che la lettura mi aveva indotto. Nel parere dei revisori dei conti si affermava che durante il 2017 non era stato costituito alcun debito fuori bilancio. Richiamo a caso questo fatto poiché i quesiti insorti sono stati molteplici e tutti con strutture e cause differenti. Le ricordo che i debiti fuori bilancio sono il mio cavallo di battaglia. Mi è venuto in mente, dunque, di aver letto da qualche parte che qualcuno le ricordava di coprire 83.800 euro spesi in mancanza del preliminare provvedimento d'impegno. Il debito fuori bilancio, dunque, sussisteva ed era bugiardo o bugiarda chi ne affermava l'inesistenza. Ho pensato pure che avevo più volte denunciato la sua abitudine di ricevere le fatture enel e telefoniche e di registrarle con importi a forfait. E’ accaduto spesso nei precedenti esercizi, nel 2013 e nel 2014 per esempio ha registrato, in bilancio, solo una parte, talora insignificante, di talune somme fatturate. Se l'ha fatto in passato, mi sono detta, perché non potrebbe averlo fatto anche nella compilazione del rendiconto 2017? L'altra ragione è il semplice dovere giuridico del consigliere comunale, non solo di opposizione ma anche di maggioranza, di controllare la correttezza delle registrazioni contabili. A questo punto ho presentato istanza di accesso alle fatture relative ai consumi energetici e di telefonia, con condivisione dei consiglieri Spadaro, Poidomani e Agosta. L'istanza è stata registrata in protocollo al n. 53791 del 2 ottobre 2018. Il segretario generale ha risposto facendomi pervenire alcune previsioni di spesa che nulla avevano da spartire con i consumi energetici effettivi del 2017 e del 2018. L'istanza è stata reiterata, verbalmente, altre sei volte, ma l'unico risultato è stato lo scorrere infruttuoso del tempo. Una settima volta è stata presentata il 27 novembre, a seguito della quale, certamente scoprendosi un po', il segretario ha risposto con una disposizione apposta in calce all'istanza medesima:
«Si invita a provvedere in merito compatibilmente alle urgenze di fine anno e comunque nei termini di 30 giorni dalla presente. Modica 28 novembre 2018.»
E' inutile farle osservare che il Consiglio comunale era fissato per il giorno dopo (il 29 novembre), com'è inutile riferire che ancora oggi quei documenti (le copie di essi) non mi sono stati consegnati.
A questo punto, me ne scuso, debbo ricordarle un fatto incresciosetto utile ad avviare le conclusioni.
Il comune di Modica ha un precedente giudiziario con la sottoscritta e per una ragione esattamente uguale a quella in discussione. Era il secondo bimestre del 2015. Lei avviò un plateale tentativo di impedirmi l'accesso ai documenti comunali. Colgo l'occasione per evidenziare che la forza, la vera forza dei sindaci, è costituita da tre capisaldi: l'inerzia dei consiglieri, i quali di consueto s'impegnano poco nell'esame delle scelte e degli atti comunali; il ruffianesimo quasi integrale degli impiegati, i quali (non tutti per fortuna) aspirano ai favori di qualunque sindaco; le leggi e la giurisprudenza, spesso incerte per ragioni che sarebbe lungo esaminare in questa sede.
Ciò determina, sopratutto per l'inerzia che spesso ci caratterizza, il convincimento che il sindaco sia il padrone che può risolvere i nostri familiari problemi e che i consiglieri siano (o sono) delle figure oziosamente riempitive e di inapprezzabile valore. Sbagliano, ovviamente, poiché l'opposizione dovrebbe, direi obbligatoriamente, controllare gli atti di governo, senza alcuna esclusione. Idealmente, ma non solo idealmente, questo compito dovrebbero svolgerlo anche i consiglieri di maggioranza che sono, a tutti gli effetti, e non solo politicamente, responsabili per le violazioni che, col loro voto, interpretano e permettono di compiere ai vertici dell'ente comunale. Qui mi fermo e torno alla Sentenza che il Tar di Catania, adito dalla sottoscritta, emise condannando il comune di Modica.
L'illustre Magistrato è stato chiarissimo in molti passaggi e, tra questi, quando ha motivato le finalità e i limiti, non solo temporali, dell'accesso:
«Il diritto di accesso di cui il consigliere comunale (...) è titolare ex art. 43 c. 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - che prevede il diritto dei consiglieri comunali di ottenere dagli uffici tutte le notizie e informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato - è un istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato (...) verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune (la sottolineatura è della sottoscritta)» (Sent. n. 1654/15, pag. 4, primo cpv.).
Il consigliere ha dunque diritto di accedere agli atti del Comune per verificare e controllare l'operato di chi governa. Può di conseguenza chiedere tutti i documenti emessi o che, pur non emessi dal Comune, interessano l'attività di governo. Nel caso in esame sono stati chiesti documenti (le fatture) emessi da Enel e dalle società telefoniche. Considerato, infine, che non esistono, per definizione, altri atti e documenti, il consigliere ha diritto di accedere a tutto. Torna poi a precisare che il diritto all'accesso «è (...) funzionale (...) alla cura dell'interesse pubblico connesso al mandato», che è quello di controllare il comportamento degli organi decisionali del Comune (Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 febbraio 2013, n. 846) (Sent. n. 1654/15, pag. 4, primo cpv.).
Aggiunge, carico su carico, che:
« (...) i consiglieri comunali hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti (la sottolineatura è mia) che possano essere di utilità all'espletamento delle loro funzioni, ciò anche al fine di permettere di valutare -con piena cognizione- la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio (la sottolineatura è mia), e per promuovere, anche nell'àmbito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale (così, Tar Sicilia - Palermo, Sez. I, sentenza n. 77/2015; nello stesso senso, Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 4525/2014 e numerose altre).»
«Pertanto, tale tipologia di accesso (...) è disancorata dalla sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, a differenza dell'accesso ex L. 241/1990, poiché finalizzato alla funzione pubblica, di talché "sul consigliere comunale non può gravare alcun particolare onere di motivare le proprie richieste di accesso, atteso che, diversamente opinando, sarebbe introdotta una sorta di controllo dell'ente, attraverso i propri uffici, sull'esercizio delle funzioni del consigliere comunale e, da parte sua, l'amministrazione non può sottoporre ad alcuno scrutinio il collegamento tra la predetta motivazione e la documentazione richiestale" (la sottolineatura è della sottoscritta) (Giur. cit.)»
«Come chiaramente rappresentato nel ricorso introduttivo del presente giudizio, la ricorrente agisce a tutela del proprio interesse ad esercitare l'accesso ai documenti in tempi compatibili con l'espletamento del proprio mandato» (la sottolineatura è sempre mia). (Sent. n. 1654/2015, pagg. 4 e 5).
Conclude con un ulteriore chiarimento:
« (...) deve ritenersi che, in connessione con la finalità di tale diritto all'esercizio del mandato politico, l'accesso ai documenti debba essere consentito entro tempi celeri, compatibili col concreto espletamento del mandato, o comunque tali da non ostacolare lo stesso, come avverrebbe, ad esempio, rinviando l'accesso al termine ultimo ex L. 241/90» (Sent. cit., pag. 6, primo cpv.).
Cosa, quest'ultima, che ha fatto il segretario, quando ha disposto che si procedesse all'accesso «compatibilmente alle urgenze di fine anno e comunque nei termini di 30 gg. dalla presente».
Per quanto attiene alla compatibilità dell'accesso con le esigenze di servizio, infine, dev'essere adeguatamente capito l'articolo 29, comma 2 quater della legge 241/1990, che dispone:
«Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.»
Ciò significa che l'accesso del consigliere comunale non può essere subordinato ad altra esigenza. In ogni caso il segretario ha dimenticato che esiste l'articolo 50 del Regolamento comunale sull'accesso ai documenti amministrativi, che prevede un tempo di accesso pari o inferiore a tre giorni dalla istanza o disposizione, ché di disposizione sostanzialmente si tratta, del consigliere.
Concludo, dunque, con l'immancabile interrogazione:
-riconosce, lei Signor Sindaco, il diritto del consigliere comunale di accedere a tutti gli atti del Comune senza il preventivo controllo di alcuno? O in tema di controlli dissente dal Giudice?
- ritiene che io debba giustificare a qualcuno, il segretario nella fattispecie, le ragioni delle mie richieste di accesso?
- ritiene che il segretario comunale si sia comportato correttamente quando mi ha costretta ad aspettare formalmente trenta giorni ma, praticamente, tre mesi per l'accesso richiesto, ignorando che l'articolo 50 del Regolamento comunale dispone che l'accesso dei consiglieri deve avvenire entro 3 giorni dall'istanza? E' in condizione, se il segretario ha sbagliato, di assumere adeguati provvedimenti sanzionatori?
- ritiene che possa, lei personalmente, intervenire per disciplinare tale situazione, o debbo scomodare, come per il passato, il Magistrato amministrativo?
Un'ultima nota. Mentre sto terminando di scrivere l'interrogazione mi giungono parte dei documenti richiesti. Dopo mesi di attesa e dopo che il Consiglio per cui li hi chiesto è stato compiuto e chiuso. Mi giungono incompleti, poiché si fa riferimento ai soli consumi energetici di Hera Comm e si tacciono quelli di altri fornitori. In atto quelli mancanti costituiscono debiti fuori bilancio. Conto di analizzare la situazione e di riferire al Consiglio e alla città alla prossima puntata. Ché questa storia si va dipanando come un romanzo che si pubblica a puntate.
Ivana Castello
Consigliere comunale del PD
Modica, 18 gennaio 2019