MODICA - NOMINO' COME ESPERTA LA DOTT/SSA ANNA MARIA AIELLO: CONTESTATO DA IVANA CASTELLO, IL SINDACO ABBATE VIENE CONDANNATO ORA DALLA CORTE DEI CONTI AL PAGAMENTO DEL DANNO ERARIALE DI EURO 26.391,04.
La Corte dei conti condanna il sindaco Abbate per danno erariale
La questione era stata sollevata da Ivana Castello in occasione della nomina ad esperta della Dottoressa Aiello
Nella mia, non brevissima carriera politica, il 25 novembre del 2016 ho avuto occasione di consegnare un'interrogazione al sindaco di Modica. Gli contestavo la nomina della Dottoressa Anna Maria Aiello a propria "esperta ". E' noto che la legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, all'articolo 14, comma 1, permette che il sindaco, per l'espletamento di attività di sua competenza, nomini esperti estranei all'amministrazione.
L'incarico avrebbe dovuto riguardare i poteri di indirizzo e di controllo propri dell'organo politico. Il cittadino ricorderà, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, che i poteri dell'Amministrazione pubblica si distinguono in due grandi gruppi: quelli di indirizzo e controllo e quelli di attuazione e gestione. I primi spettano agli organi politici o elettivi e i secondi agli organi amministrativi (i dirigenti e gli impiegati che costituiscono, nel nostro caso, la struttura burocratica del municipio). La differenziazione serve a distinguere le responsabilità personali connesse agli atti che si assumono. Quando si decidono, lo spiego in breve, degli obiettivi, politicamente o giuridicamente, dannosi o errati, ne rispondono i politici; quando vengono assunti atti amministrativi di attuazione non propriamente acconci agli indirizzi, ne risponde la burocrazia. E' una separazione valida sino ad un certo punto, ma in tanto, con tutti i limiti che si vuole, è sancita nelle leggi e va rispettata. Il sindaco, dunque, che esercita solo poteri di indirizzo e di controllo, può nominare proprî esperti per esercitare meglio tali poteri, ma stando ben attento a tenersi a debita distanza dalle funzioni gestionali che spettano, esclusivamente, al corpo burocratico.
La nomina della Ajello è stata articolata, manco a farlo apposta, in modo da non rispettare la separazione delle due competenze. Detto in breve la Signora, che è e resta persona di indubbia preparazione, con quella nomina poteva agire all'interno dei poteri di indirizzo, almeno formalmente, e un pochino, perché no? anche all'interno della sfera di competenza esclusiva dei burocrati. Lo ridico alla buona per farmi capire: da una parte poteva consigliare il sindaco sugli obiettivi da perseguire (ma in quest'àmbito il sindaco non aveva bisogno di consigli) e, dall'altra, sostanzialmente e non formalmente, dirigeva l'intero comparto della ragioneria comunale. Su questo punto, però, la legge era (ed è) assolutamente intransigente. L'articolo 14, comma 1, appena richiamato non fa una grinza:
«1. Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione.»
L'esperto deve servire per l'espletamento di attività connesse con le competenze proprie del sindaco. Non è un'espressione felicissima, per carità, ma si vuol dire, e in materia c'è una non indifferente produzione giurisprudenziale, che l'esperto deve poter agire solo ed esclusivamente per il sindaco e nelle materie di suo àmbito.
Contestai pubblicamente il provvedimento, perché avvertii subito che con la scusa di agire nella sfera dei poteri del sindaco, la Dottoressa Aiello avrebbe potuto accedere ai poteri gestionali esclusivi della burocrazia. Questi giochi in danno dei cittadini presenti e di quelli che nasceranno (le generazioni future) addolorano e vanno evitati. Glielo ripetei in tutte le salse. Sempre, com'è mio costume, con estrema chiarezza. Ricordo che feci un discorso che fu criticato dalla maggioranza. Taluno mi accusò di esasperare i toni della legittima scelta del sindaco. Anche qui, però, lui, che in tutte le discipline è un po' indisciplinato (testardo), è andato fisso per la sua strada. Era, per me, una significativa di sconfitta. Non sul piano formale ma su quello ben più importante della sostanza delle cose. Gli spiegai che la sua scelta avrebbe determinato un danno erariale, ma non ci fu verso di farlo indietreggiare. Chiesi che la mia interrogazione fosse inviata alla Procura regionale della Corte dei conti. E così fu. La Procura di poi ha avviato un’indagine che ha portato ad un formale procedimento e, finalmente, alla condanna del sindaco. Dovrà pagare una cifra superiore a trentamila euro per il danno procurato alle casse comunali. Non mi fa piacere questa vittoria: è bene che il sindaco lo sappia. Ma applicare la legge non ha mai fatto male ad alcuno. In allegato riconsegno, a chi avesse intenzione di rileggerla, la interrogazione presentata nel lontano novembre 2016. Allego pure la Sentenza di condanna. Al momento posso dare solo questa succinta notizia. Conto, tra qualche giorno, di tornare sull'argomento per analizzare la sentenza.
La questione era stata sollevata da Ivana Castello in occasione della nomina ad esperta della Dottoressa Aiello
Nella mia, non brevissima carriera politica, il 25 novembre del 2016 ho avuto occasione di consegnare un'interrogazione al sindaco di Modica. Gli contestavo la nomina della Dottoressa Anna Maria Aiello a propria "esperta ". E' noto che la legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, all'articolo 14, comma 1, permette che il sindaco, per l'espletamento di attività di sua competenza, nomini esperti estranei all'amministrazione.
L'incarico avrebbe dovuto riguardare i poteri di indirizzo e di controllo propri dell'organo politico. Il cittadino ricorderà, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, che i poteri dell'Amministrazione pubblica si distinguono in due grandi gruppi: quelli di indirizzo e controllo e quelli di attuazione e gestione. I primi spettano agli organi politici o elettivi e i secondi agli organi amministrativi (i dirigenti e gli impiegati che costituiscono, nel nostro caso, la struttura burocratica del municipio). La differenziazione serve a distinguere le responsabilità personali connesse agli atti che si assumono. Quando si decidono, lo spiego in breve, degli obiettivi, politicamente o giuridicamente, dannosi o errati, ne rispondono i politici; quando vengono assunti atti amministrativi di attuazione non propriamente acconci agli indirizzi, ne risponde la burocrazia. E' una separazione valida sino ad un certo punto, ma in tanto, con tutti i limiti che si vuole, è sancita nelle leggi e va rispettata. Il sindaco, dunque, che esercita solo poteri di indirizzo e di controllo, può nominare proprî esperti per esercitare meglio tali poteri, ma stando ben attento a tenersi a debita distanza dalle funzioni gestionali che spettano, esclusivamente, al corpo burocratico.
La nomina della Ajello è stata articolata, manco a farlo apposta, in modo da non rispettare la separazione delle due competenze. Detto in breve la Signora, che è e resta persona di indubbia preparazione, con quella nomina poteva agire all'interno dei poteri di indirizzo, almeno formalmente, e un pochino, perché no? anche all'interno della sfera di competenza esclusiva dei burocrati. Lo ridico alla buona per farmi capire: da una parte poteva consigliare il sindaco sugli obiettivi da perseguire (ma in quest'àmbito il sindaco non aveva bisogno di consigli) e, dall'altra, sostanzialmente e non formalmente, dirigeva l'intero comparto della ragioneria comunale. Su questo punto, però, la legge era (ed è) assolutamente intransigente. L'articolo 14, comma 1, appena richiamato non fa una grinza:
«1. Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione.»
L'esperto deve servire per l'espletamento di attività connesse con le competenze proprie del sindaco. Non è un'espressione felicissima, per carità, ma si vuol dire, e in materia c'è una non indifferente produzione giurisprudenziale, che l'esperto deve poter agire solo ed esclusivamente per il sindaco e nelle materie di suo àmbito.
Contestai pubblicamente il provvedimento, perché avvertii subito che con la scusa di agire nella sfera dei poteri del sindaco, la Dottoressa Aiello avrebbe potuto accedere ai poteri gestionali esclusivi della burocrazia. Questi giochi in danno dei cittadini presenti e di quelli che nasceranno (le generazioni future) addolorano e vanno evitati. Glielo ripetei in tutte le salse. Sempre, com'è mio costume, con estrema chiarezza. Ricordo che feci un discorso che fu criticato dalla maggioranza. Taluno mi accusò di esasperare i toni della legittima scelta del sindaco. Anche qui, però, lui, che in tutte le discipline è un po' indisciplinato (testardo), è andato fisso per la sua strada. Era, per me, una significativa di sconfitta. Non sul piano formale ma su quello ben più importante della sostanza delle cose. Gli spiegai che la sua scelta avrebbe determinato un danno erariale, ma non ci fu verso di farlo indietreggiare. Chiesi che la mia interrogazione fosse inviata alla Procura regionale della Corte dei conti. E così fu. La Procura di poi ha avviato un’indagine che ha portato ad un formale procedimento e, finalmente, alla condanna del sindaco. Dovrà pagare una cifra superiore a trentamila euro per il danno procurato alle casse comunali. Non mi fa piacere questa vittoria: è bene che il sindaco lo sappia. Ma applicare la legge non ha mai fatto male ad alcuno. In allegato riconsegno, a chi avesse intenzione di rileggerla, la interrogazione presentata nel lontano novembre 2016. Allego pure la Sentenza di condanna. Al momento posso dare solo questa succinta notizia. Conto, tra qualche giorno, di tornare sull'argomento per analizzare la sentenza.
Ivana Castello
ESTRATTO DELLA SENTENZA omissis:
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana,
defnitivamente pronunciando, dichiara la responsabilità
amministrativa di Ignazio ABBATE, nato a Ragusa il 23 febbraio
1970, e, per l’effetto, lo condanna:
a) al pagamento, a favore del Comune di Modica, della somma
di euro 26.391,04 (ventiseimilatrecentonovantuno/04), maggiorata
della rivalutazione monetaria, calcolata dalla data di ciascuno dei
pagamenti contestati alla data di pubblicazione della presente
sentenza, e degli interessi legali, sulla somma così rivalutata, dalla
data di pubblicazione della presente sentenza fno all’effettivo
soddisfo;
b) al pagamento, a favore dello Stato, delle spese di giustizia
liquidate in euro 269,42 (euro duecentosessantanove/42).
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 10 ottobre
2018.
L'estensore Il Presidente
F.to Paolo Gargiulo F.to Guido Carlino
Depositata in segreteria nei modi di legge.
Palermo, 5 aprile 2019 Il Direttore della Segreteria
F.to Dott.ssa Rita Casamichele
defnitivamente pronunciando, dichiara la responsabilità
amministrativa di Ignazio ABBATE, nato a Ragusa il 23 febbraio
1970, e, per l’effetto, lo condanna:
a) al pagamento, a favore del Comune di Modica, della somma
di euro 26.391,04 (ventiseimilatrecentonovantuno/04), maggiorata
della rivalutazione monetaria, calcolata dalla data di ciascuno dei
pagamenti contestati alla data di pubblicazione della presente
sentenza, e degli interessi legali, sulla somma così rivalutata, dalla
data di pubblicazione della presente sentenza fno all’effettivo
soddisfo;
b) al pagamento, a favore dello Stato, delle spese di giustizia
liquidate in euro 269,42 (euro duecentosessantanove/42).
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 10 ottobre
2018.
L'estensore Il Presidente
F.to Paolo Gargiulo F.to Guido Carlino
Depositata in segreteria nei modi di legge.
Palermo, 5 aprile 2019 Il Direttore della Segreteria
F.to Dott.ssa Rita Casamichele