RAGUSA - " TRIVELLAZIONI PETROLIFERE: BASTA ELEMOSINE! ": L´ON. NINO MINARDO CHIEDE IL SOSTEGNO ALLA PETIZIONE POPOLARE.
On. Nino Minardo: TRIVELLAZIONI PETROLIFERE: BASTA ELEMOSINE!!! Chiedo il sostegno alla petizione popolare per dare più soldi ai comuni interessati.
Al via la prossima settimana la petizione popolare a sostegno della proposta di legge a mia unica firma che reca norme al fine di attribuire più soldi ai comuni interessati alle estrazioni petrolifere. La proposta di legge assegnata in commissione attività produttive alla Camera ha lo scopo di armonizzare l´aliquota sia per le produzioni di idrocarburi ottenute in mare sia per quelle ottenute in terraferma. Il progetto legislativo è volto ad incidere sui compensi per i Comuni derivanti dalle aliquote in modo da favorire anche e soprattutto gli enti locali nel cui territorio è presente il giacimento, prevedendo comunque compensi per i comuni adiacenti. La normativa vigente, infatti, non prevede compensazioni per i Comuni nel cui territorio è situato il giacimento, ma solo per gli enti interessati. Si tratta quindi di favorire anche i Comuni nel cui territorio è situato il giacimento e non solo l´ente locale dove insistono le attività di estrazione, al quale spetta comunque una percentuale maggiore. Per fare un esempio legato al nostro territorio, Ragusa otterrebbe poco più di quanto ha percepito fino ad oggi, così come Pozzallo avrebbe una percentuale maggiore rispetto agli altri comuni interessati, essendo la città in cui insiste una struttura portuale. Per il resto, sostegno economico ai comuni del territorio ibleo e ai comuni aretusei di Rosolini, Pachino e Portopalo visto che la proposta di legge riconosce i comuni che insistono sul giacimento di terra e a quelli rivieraschi fino ad un raggio di 25 miglia dalle installazioni. E´ una rilevante opportunità per tutti gli enti locali che così potranno inserire nei loro ordinamenti, agevolazioni che consentano di alleviare le difficoltà dei bilanci e di conseguenza garantire più servizi ed efficienza ai cittadini.
E´ un beneficio per tutti! Per questo inviterò i sindaci, tutti i rappresentanti istituzionali in generale, le associazioni, il mondo dell´imprenditoria e i cittadini a farsi parte attiva in questa iniziativa che deve avere come unica bandiera quella del nostro territorio e di un legittimo ritorno economico a fronte dello sfruttamento del nostro sottosuolo.
Per sostenere la petizione contattare il seguente indirizzo mail:
ninominardo.segreteria@gmail.com
on. Nino Minardo
PROPOSTA DI LEGGE D´ INIZIATIVA DEL DEPUTATO MINARDO.
"Modifiche al decreto-legislativo 25 novembre 1996, n° 625, in materia di canoni e di aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma ed in mare".
Onorevoli Colleghi !
La normativa vigente in materia di canoni e di aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma ed in mare è disciplinata dal decreto-legislativo 25 novembre 1996, n° 625 e dalle sue successive modificazioni.
La presente proposta di legge prevede modifiche alla disciplina delle royalites dovute dai titolari di concessioni. In particolare il progetto di legge stabilisce di armonizzare l´aliquota sia per le produzioni di idrocarburi ottenute in mare sia per quelle ottenute in terraferma.
In particolare la presente proposta di legge è volta ad incidere sui compensi per i comuni derivanti dalle royalites in modo da favorire anche e soprattutto i comuni nel cui territorio è presente il giacimento, ma anche con possibilità di compensi per i comuni adiacenti il giacimento.
Infatti, la normativa attuale non prevede compensazioni per i comuni sul cui territorio è situato il giacimento, ma solo per gli enti interessati. Si tratta pertanto di favorire anche i comuni sul cui territorio passa il giacimento e non solamente all´ente locale sul quale territorio insistono le attività di estrazione al quale spetta una percentuale maggiore.
Le disposizioni di cui alla presente legge, inoltre, prevedono che le entrate dalle royalites siano conferite ai comuni in deroga ai vincoli del patto di stabilità interno. In questo modo, pertanto, si introducono nell´ ordinamento agevolazioni per i comuni consentendo loro di intervenire per alleviare le difficoltà dei propri bilanci e di liberare risorse per far ripartire gli investimenti nonchè di rafforzare le misure di tutela della salute del cittadino e di risanamento ambientale dei territori. Infatti, l´articolo 20 del citato decreto legislativo prevede che i comuni destinino le quote di tali risorse allo sviluppo dell´ occupazione e delle attività economiche, all´ incremento industriale ed ad interventi di miglioramento ambientale nei territori nel cui ambitosi svolgono le ricerche e le coltivazioni. La proposta di legge prevede, altresì, un compenso maggiore per i comuni nel cui territorio siano presenti attività portuali che operano per la piattaforma e che fungano da supporto logistico per la stessa.
L´articolo 4 della proposta di legge, inoltre, prevede che la destinazione delle aliquote relative ai giacimenti al 20 per cento alla regione adiacente e per il 30 per cento ai comuni rivieraschi entro il raggio di 25 miglia dalle installazioni.
Art. 1
( Aliquote di prodotto della coltivazione degli idrocarburi)
1. Al comma1, dell´ articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n° 625, le parole : " pari al 7 per cento della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, e al 5 per cento della quantità di idrocarburi gassosi e al 4 per cento della quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare" sono sostituite dalle seguenti : " pari al 6 per cento della quantità di idrocarburi liquidi o gassosi estratti, sia in terraferma sia in mare".
2. La disposizione di cui al comma 1, si applica a decorrere dal 1 gennaio 2017. L´ incremento dell´aliquota disposto ai sensi del comma 1, comprende l´aumento già stabilito dal comma 1, dell´ articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n° 99.
Art. 2
( Destinazione delle aliquote alle regioni a statuto ordinario)
Il comma 1 dell´ articolo 20 del decreto legislativo n° 625 del 25 novembre del 1996 è sostituito dal seguente:
Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1 gennaio 2017 per ciascuna concessione di coltivazione situata in terraferma il valore dell´aliquota calcolato in base all´articolo 19 è corrisposto per il 55% alla regione a statuto ordinario e per il 15%, in deroga al patto di stabilità interno, ai comuni interessati, nonché per una cifra pari al 6 per cento ai comuni il cui territorio è situato al di sopra del giacimento, i comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell´occupazione e delle attività economiche, all´incremento industriale e a interventi di miglioramento ambientale, nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni.
1. L´ ultimo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: " La ripartizione della quota di spettanza comunale è effettuata con gli stessi criteri e tenendo conto delle disposizioni di cui al comma 1 nel caso di concessioni con impianti di coltivazione che interessino il territorio di più comuni.
ART. 3
( Destinazione delle aliquote alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano)
Il comma 2 dell´articolo 21 è sostituito dal seguente:
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità di versamento delle aliquote in conformità alle norme della presente legge.
Art. 4
( Destinazione delle aliquote relative a giacimenti nel mare territoriale)
1.Il comma 1 dell´ articolo 22 è sostituito dal seguente:
" Art. 22 . Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2017, l´aliquota in valore di cui all´articolo 19, quando è relativa a un giacimento situato in tutto o prevalentemente nel sottofondo del mare territoriale è per il 20 % corrisposta alla regione adiacente e per il 30 per cento , in deroga ai vincoli del patto di stabilità interno, ai comuni rivieraschi entro il raggio di 25 miglia dalle installazioni, con maggior compenso, pari al 5 per cento per i comuni nel cui territorio insistono i porti.
2. Al comma 2. aggiungere il seguente periodo: La ripartizione della quota di spettanza comunale è effettuata con gli stessi criteri e tenendo conto delle disposizioni di cui al comma 1.
Al via la prossima settimana la petizione popolare a sostegno della proposta di legge a mia unica firma che reca norme al fine di attribuire più soldi ai comuni interessati alle estrazioni petrolifere. La proposta di legge assegnata in commissione attività produttive alla Camera ha lo scopo di armonizzare l´aliquota sia per le produzioni di idrocarburi ottenute in mare sia per quelle ottenute in terraferma. Il progetto legislativo è volto ad incidere sui compensi per i Comuni derivanti dalle aliquote in modo da favorire anche e soprattutto gli enti locali nel cui territorio è presente il giacimento, prevedendo comunque compensi per i comuni adiacenti. La normativa vigente, infatti, non prevede compensazioni per i Comuni nel cui territorio è situato il giacimento, ma solo per gli enti interessati. Si tratta quindi di favorire anche i Comuni nel cui territorio è situato il giacimento e non solo l´ente locale dove insistono le attività di estrazione, al quale spetta comunque una percentuale maggiore. Per fare un esempio legato al nostro territorio, Ragusa otterrebbe poco più di quanto ha percepito fino ad oggi, così come Pozzallo avrebbe una percentuale maggiore rispetto agli altri comuni interessati, essendo la città in cui insiste una struttura portuale. Per il resto, sostegno economico ai comuni del territorio ibleo e ai comuni aretusei di Rosolini, Pachino e Portopalo visto che la proposta di legge riconosce i comuni che insistono sul giacimento di terra e a quelli rivieraschi fino ad un raggio di 25 miglia dalle installazioni. E´ una rilevante opportunità per tutti gli enti locali che così potranno inserire nei loro ordinamenti, agevolazioni che consentano di alleviare le difficoltà dei bilanci e di conseguenza garantire più servizi ed efficienza ai cittadini.
E´ un beneficio per tutti! Per questo inviterò i sindaci, tutti i rappresentanti istituzionali in generale, le associazioni, il mondo dell´imprenditoria e i cittadini a farsi parte attiva in questa iniziativa che deve avere come unica bandiera quella del nostro territorio e di un legittimo ritorno economico a fronte dello sfruttamento del nostro sottosuolo.
Per sostenere la petizione contattare il seguente indirizzo mail:
ninominardo.segreteria@gmail.com
on. Nino Minardo
PROPOSTA DI LEGGE D´ INIZIATIVA DEL DEPUTATO MINARDO.
"Modifiche al decreto-legislativo 25 novembre 1996, n° 625, in materia di canoni e di aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma ed in mare".
Onorevoli Colleghi !
La normativa vigente in materia di canoni e di aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma ed in mare è disciplinata dal decreto-legislativo 25 novembre 1996, n° 625 e dalle sue successive modificazioni.
La presente proposta di legge prevede modifiche alla disciplina delle royalites dovute dai titolari di concessioni. In particolare il progetto di legge stabilisce di armonizzare l´aliquota sia per le produzioni di idrocarburi ottenute in mare sia per quelle ottenute in terraferma.
In particolare la presente proposta di legge è volta ad incidere sui compensi per i comuni derivanti dalle royalites in modo da favorire anche e soprattutto i comuni nel cui territorio è presente il giacimento, ma anche con possibilità di compensi per i comuni adiacenti il giacimento.
Infatti, la normativa attuale non prevede compensazioni per i comuni sul cui territorio è situato il giacimento, ma solo per gli enti interessati. Si tratta pertanto di favorire anche i comuni sul cui territorio passa il giacimento e non solamente all´ente locale sul quale territorio insistono le attività di estrazione al quale spetta una percentuale maggiore.
Le disposizioni di cui alla presente legge, inoltre, prevedono che le entrate dalle royalites siano conferite ai comuni in deroga ai vincoli del patto di stabilità interno. In questo modo, pertanto, si introducono nell´ ordinamento agevolazioni per i comuni consentendo loro di intervenire per alleviare le difficoltà dei propri bilanci e di liberare risorse per far ripartire gli investimenti nonchè di rafforzare le misure di tutela della salute del cittadino e di risanamento ambientale dei territori. Infatti, l´articolo 20 del citato decreto legislativo prevede che i comuni destinino le quote di tali risorse allo sviluppo dell´ occupazione e delle attività economiche, all´ incremento industriale ed ad interventi di miglioramento ambientale nei territori nel cui ambitosi svolgono le ricerche e le coltivazioni. La proposta di legge prevede, altresì, un compenso maggiore per i comuni nel cui territorio siano presenti attività portuali che operano per la piattaforma e che fungano da supporto logistico per la stessa.
L´articolo 4 della proposta di legge, inoltre, prevede che la destinazione delle aliquote relative ai giacimenti al 20 per cento alla regione adiacente e per il 30 per cento ai comuni rivieraschi entro il raggio di 25 miglia dalle installazioni.
Art. 1
( Aliquote di prodotto della coltivazione degli idrocarburi)
1. Al comma1, dell´ articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n° 625, le parole : " pari al 7 per cento della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, e al 5 per cento della quantità di idrocarburi gassosi e al 4 per cento della quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare" sono sostituite dalle seguenti : " pari al 6 per cento della quantità di idrocarburi liquidi o gassosi estratti, sia in terraferma sia in mare".
2. La disposizione di cui al comma 1, si applica a decorrere dal 1 gennaio 2017. L´ incremento dell´aliquota disposto ai sensi del comma 1, comprende l´aumento già stabilito dal comma 1, dell´ articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n° 99.
Art. 2
( Destinazione delle aliquote alle regioni a statuto ordinario)
Il comma 1 dell´ articolo 20 del decreto legislativo n° 625 del 25 novembre del 1996 è sostituito dal seguente:
Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1 gennaio 2017 per ciascuna concessione di coltivazione situata in terraferma il valore dell´aliquota calcolato in base all´articolo 19 è corrisposto per il 55% alla regione a statuto ordinario e per il 15%, in deroga al patto di stabilità interno, ai comuni interessati, nonché per una cifra pari al 6 per cento ai comuni il cui territorio è situato al di sopra del giacimento, i comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell´occupazione e delle attività economiche, all´incremento industriale e a interventi di miglioramento ambientale, nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni.
1. L´ ultimo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: " La ripartizione della quota di spettanza comunale è effettuata con gli stessi criteri e tenendo conto delle disposizioni di cui al comma 1 nel caso di concessioni con impianti di coltivazione che interessino il territorio di più comuni.
ART. 3
( Destinazione delle aliquote alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano)
Il comma 2 dell´articolo 21 è sostituito dal seguente:
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità di versamento delle aliquote in conformità alle norme della presente legge.
Art. 4
( Destinazione delle aliquote relative a giacimenti nel mare territoriale)
1.Il comma 1 dell´ articolo 22 è sostituito dal seguente:
" Art. 22 . Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2017, l´aliquota in valore di cui all´articolo 19, quando è relativa a un giacimento situato in tutto o prevalentemente nel sottofondo del mare territoriale è per il 20 % corrisposta alla regione adiacente e per il 30 per cento , in deroga ai vincoli del patto di stabilità interno, ai comuni rivieraschi entro il raggio di 25 miglia dalle installazioni, con maggior compenso, pari al 5 per cento per i comuni nel cui territorio insistono i porti.
2. Al comma 2. aggiungere il seguente periodo: La ripartizione della quota di spettanza comunale è effettuata con gli stessi criteri e tenendo conto delle disposizioni di cui al comma 1.